Ai figli il cognome materno? Sarà presto legge

da internet

Il cognome è il segno di riconoscimento di ciascun individuo, è l'indice di appartenenza ad un gruppo familiare, è il mezzo di distinzione che contraddistingue ognuno di noi nella società rendendoci soggetti unici nella e per la propria identità.

Per la sua importanza è annoverato tra i diritti inviolabili della persona, è riconosciuto a livello costituzionale e tutelato nel Codice Civile che prevede misure interdittive e risarcitorie per il suo uso indebito da parte di terzi.

Si tratta di un istituto risalente che affonda le proprie origini nel diritto romano e che - oggi come allora - si propone, in termini generali, quale identificazione di una persona con la stirpe d'origine e, più esattamente, col ramo maschile di essa. Tuttora si parla abitualmente di “patronimico”, termine  usato ad indicare la paternità del nuovo nato.

E, difatti, il sistema onomastico italiano è tuttora improntato a tale impostazione patriarcale. Così - per regola non scritta, ma ricavabile dalla disciplina della filiazione - la prole assume il cognome del padre, quando padre e madre siano uniti in matrimonio.

Un poco diversa, invece, almeno apparentemente, la situazione per il figlio nato da relazione di convivenza. Questi assume il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto, dunque, in ipotesi, anche quello della mamma. La nota di patriarcalità che impronta il Codice Civile ritorna, però, laddove la legge prevede che, in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori, il figlio porti il cognome paterno e che quest'ultimo possa essere sostituito a quello materno anche nell'ipotesi di filiazione nei confronti del padre accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre.

Pur vero che esistono alcune deroghe che consentono cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, ma si tratta di ipotesi eccezionali, tassativamente ancorate ai particolari e specifici casi disciplinati da leggi speciali basati, per lo più, su una non convenienza o, per contra, sull'opportunità di portare un determinato cognome, comunque, subordinata a valutazione discrezionale del Prefetto.

In questo quadro normativo da tempo movimenti di opinione pubblica tentano una diversa sensibilizzazione e chiedono aperture egualitarie che consentano di optare indifferenziati per l'attribuzione del cognome materno, piuttosto che paterno. Oggi sono avallati da una importante e recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo risalente al gennaio 2014 che ha riscontrato nella normativa italiana violazione alla Convenzione Europea dei diritti umani, poiché non consente parità nella scelta di attribuire cognome materno o paterno al momento dell’iscrizione anagrafica.

Il dictat europeo ha sicuramente contribuito a far progredire lo stato dei lavori parlamentari di disamina delle proposte di legge elaborate in tema, proposte che, sinora, si erano trascinate stancamente nelle passate legislature senza mai concludere il loro iter. Così, l'ultimo Disegno di Legge proposto in ordine di tempo è stato approvato dalla Camera a settembre 2014 ed il 3 ottobre scorso è stato assegnato alla II Commissione Permanente Giustizia Senato in sede referente per l'esame e l'approvazione del testo definitivo. L'operatività della disciplina è, però, legata all'approvazione di un successivo regolamento di modifica dello stato civile, per la cui elaborazione è già stato stimato il tempo tecnico di un successivo anno.

Quali cambiamenti imporrebbe la nuova normativa?

Il testo sinora licenziato prevede ampia opzione nell’attribuzione del cognome. Il figlio – anche quello adottivo - potrà assumere indifferentemente il cognome del padre, quello della madre o quello di entrambi nell’ordine concordato dai coniugi; in difetto, assumerà il doppio cognome secondo l’ordine alfabetico.

Per i figli nati da relazione di convivenza e riconosciuti dai genitori in tempi diversi, il secondo cognome potrà essere aggiunto solo con il consenso del genitore che abbia riconosciuto il figlio per primo, nonché con l'assenso del figlio che abbia compiuto gli anni 14.

Necessitate le disposizioni per preservare la continuità familiare anche sotto il profilo formale. Così, i fratelli figli degli stessi genitori dovranno recare lo stesso cognome; il genitore che abbia il doppio cognome ne potrà trasmettere uno solo – a scelta – alla propria progenie.

Dalla lettura dei lavori parlamentari pare, infine, che la legge non abbia efficacia retroattiva, dunque operi solo per le dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento. Però, in attesa del Regolamento, sembra che i maggiorenni potranno avvalersi della riforma per aggiungere al proprio cognome quello della madre, usufruendo della semplificazione procedurale che prevede una dichiarazione avanti l'ufficiale dello stato civile e non più l'istanza al Prefetto, mentre i figli minorenni nati o adottati prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo potranno aggiungere il cognome materno in presenza del  consenso di entrambi i genitori e dello stesso figlio minorenne che abbia compiuto gli anni 14.

Il Parlamento ha evidentemente in mano i poteri per attuare una svolta epocale in una materia di significativo impatto sociale. Da chiedersi se il cammino di parificazione ed eliminazione delle discriminazioni debba necessariamente passare anche attraverso la formalità dell'identificazione dell'individuo. Ma potrebbe esserne data una diversa lettura che ne faccia una bella sfida da raccogliere, perché l'elaboranda riforma si propone introduttiva di regole generali a largo raggio. Dunque, potrebbe essere letta come nuovo punto di partenza, superamento dell'onomastica tradizionale per la quale il cognome è sintomatico della paternità laddove la maternità è sempre certa, ma anche come superamento dell'eccezionale possibilità di modificare il cognome solo per ragioni di opportunità secondo il noto detto plautiano in nomen omen, perché nel cognome molto spesso sono racchiuse potenzialità e possibilità. Potrebbe, allora, diventare occasione per valorizzare anche da un punto di vista di immediata percepibilità la nozione di famiglia come condivisione di scelte educative e collaborative della coppia, coinvolta in un progetto di genitorialità che prende le mosse da un concreto segno identificativo dell'appartenza della prole ad un nucleo formativo e di crescita condotto insieme da mamma e papà.

Giosetta Pianezze

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