Lo statuto dei lavoratori secondo Matteo

Lo statuto dei lavoratori secondo Matteo

In questi giorni la modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori è al centro della discussione mediatica. Tanto se ne sta parlando e scrivendo, ma l’impressione è che le posizioni riformistiche e quelle, contrapposte, di natura conservatrice siano per lo più espressione di appartenenze politiche e sottendano strategie di potere, piuttosto che rappresentare la meditata considerazione del contenuto della riforma e di quelle che saranno le sue ripercussioni applicative. Quanti stanno davvero indagando con opportuno giudizio prognostico se la riforma sarà effettivo incentivo all’occupazione, al permanere delle imprese in Italia ed alla riduzione della fase patologica del contenzioso? Ma forse è giusto così nell’attuale fase politica dei lavori che vede il Parlamento impegnato a discutere la legge delega – il cd. Job Act –provvedimento di indirizzo dettante criteri direttivi generali la cui specificazione concreta sarà compito del Governo con l’adozione dei decreti legislativi. E forse la tecnica legislativa dal sapore dell’urgenza esprime il bisogno di intervenire con rapidità sul mondo del lavoro, oggi caratterizzato da disoccupazione, precariato, difficoltà di accesso dei giovani, ai quali manca quella indispensabile certezza di continuità dell’impiego che si sostituisce con una perniciosa aleatorietà delle tutele. E forse, allora, alla luce del testo attualmente in itinere pare demagogico esprimere pareri meramente concentrati su singoli aspetti del più vasto “problema lavoro”. Ciò vale anche in merito all’art. 18. Sia ben chiaro che tale punto della riforma deve essere approfondito, ragionato e fatto oggetto di legittime e propositive critiche che, però, sono utili nella misura in cui vengano condotte attraverso visione d’insieme che esamini singolarmente e nelle loro interconnessioni le linee guida offerte dalla redigenda legge delega dedicata ad ammortizzatori sociali, incentivi per l’occupazione, semplificazione delle procedure, introduzione di nuove tipologie contrattuali e tutela della maternità. Ma anche alla luce dell’attuale assetto normativo. Si rammenti, infatti, che l’art. 18 era già stato pesantemente inciso, nel giugno 2012, dalla riforma del ministro Fornero che aveva ridotto le ipotesi di reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo. diritto che, infatti, ad oggi, è limitato al “licenziamento discriminatorio” (per ragioni di diversità, concomitante con matrimonio, maternità etc) ed a taluni casi di “licenziamento disciplinare”. Per il primo – licenziamento discriminatorio – la reintegrazione, che eccezionalmente opera anche all’interno delle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, è, però, resa difficile dalla regola processuale che impone al lavoratore di provare la motivazione discriminatoria sottesa ad un licenziamento che, nella pressoché totalità dei casi, si presenta sostenuto con apparentemente ragionevoli ragioni economiche o disciplinari. Mentre per il secondo – licenziamento disciplinare – la reintegrazione è prevista solo in casi residuali di insussistenza del fatto contestato o di esorbitanza della sanzione di cessazione del rapporto lavorativo rispetto al fatto contestato al lavoratore. Ipotesi, invero, infrequenti, ma per le quali si ripristina la consueta regola probatoria che impone al datore di lavoro di provare la legittimità del suo operato e non al dipendente di dimostrare l’asserita ingiustizia. Dato importante, perché il mancato positivo assolvimento dell’onere probatorio comporta la vittoria processuale della controparte. Dunque, già oggi la reintegrazione non opera per la maggior parte dei licenziamenti disciplinari e mai per quelli economici, salvo che la ragione addotta sia manifestamente infondata, ipotesi abbastanza di nicchia in questo periodo di recessione. Che cosa propone la riforma? Nulla di certo trattandosi, come si è detto, di un testo in itinere. In ogni caso, dallo stato della discussione politica sembra che la reintegrazione venga riconosciuta a favore del lavoratore sottoposto a licenziamento poi risultato discriminatorio. A seguito della fervida discussione e delle scoppiettanti polemiche, la stessa regola potrebbe essere estesa anche ai licenziamenti disciplinari. Negli altri casi che verranno esclusi dalla riserva il datore di lavoro potrà licenziare, previa corresponsione di un’indennità che si prospetta più elevata dell’attuale e forse proporzionata all’anzianità maturata. E’ quindi chiaro l’intento della riforma che vuole attribuire maggiore peso alle scelte del datore, in opposizione all’attuale contesto normativo dove è il lavoratore a poter sempre – si sottolinea sempre - scegliere se essere reintegrato o, in sostituzione, accettare un indennizzo economico. Non è invece chiaro se la norma opererà solo per le nuove assunzioni o anche per coloro che già sono nel mondo del lavoro con contratto a tempo indeterminato, riflessione da approfondire anche alla luce degli ammortizzatori sociali che verranno pensati per chi si trovi ad affrontare l’uscita coatta dal mondo del lavoro. Resta che i continui ripensamenti del testo, visti e rivisti tenendo conto degli umori dei poteri forti sono impotente espressione dell’attuale contesto di confuso disordine politico, economico e sociale. A noi tutti non resta, allora, che seguire il dibattito ed attendere la stesura definitiva del testo, auspicando che sia davvero incentivo alla riduzione della disoccupazione giovanile, prone per un virtuoso rimanere delle imprese in Italia e non causa di ingiustificata disoccupazione di ritorno. A noi giuristi sia consentito osservare come la teoretica della contrattualistica preveda, in via principale, un risarcimento del danno mediante messa in pristino, ossia la restituzione nella situazione originaria e solo laddove ciò non sia opportuno o possibile attraverso il risarcimento pecuniario per equivalente. A ciò si aggiunga che il giusto punto di incontro tra tutela del lavoratore e l’altrettanto indispensabile libertà d’impresa è la certezza delle regole che passa attraverso la specificazione del concetto di illegittimità del licenziamento affinché i giudici, chiamati al delicato compito di sussumere la fattispecie concreta entro il normato caso generale, possano emettere sentenze uniformi e così consentire di preventivare l’ermeneutica delle norme e modellare su esse scelte d’impresa e comportamenti dei lavoratori. Speriamo si sappia tutti responsabilmente accogliere la sfida.

Avv. Giosetta Pianezze

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