Divorzio breve, il 26 maggio sarà legge

Divorzio breve, il 26 maggio sarà legge

Ieri, 11 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento rubricato “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi”. Quindi, il prossimo 26 maggio – trascorsa la consueta vacatio legis quindicinale tra pubblicazione ed entrata in vigore – il divorzio breve diventerà, a tutti gli effetti, legge applicabile. Esso porta importante riduzione dei tempi  necessari alla definizione della crisi di coppia. Se, fino ad oggi, per domandare il divorzio occorreva attendere il decorso di anni tre dalla definizione della separazione, termine che decorreva, in quella consensuale, dalla udienza di comparizione parti davanti al Presidente del Tribunale ed, in quella giudiziale, dal passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito di spesso complesso e lungo processo giurisdizionale, oggi il termine è più che dimezzato. Nel primo caso bastano mesi sei decorrenti dalla data di celebrazione della udienza di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale, nel secondo mesi dodici decorrenti dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale. Poiché, oggi, è consentita separazione anche mediante procedura di negoziazione assistita e, in tassativi casi, nanti l'Ufficiale dello Stato civile, pur in difetto di indicazione legislativa, per esse pare logico individuare il termine minimo per la proposizione della richiesta di divorzio in mesi sei, facendolo decorrere dalla data certificata dell'accordo.

La riforma riguarda anche i processi in corso. Quindi, se ne avvantaggiano pure le coppie che già abbiano radicato un giudizio per separazione, ancora pendente o già concluso.

Quali sono gli effetti concreti?

La riduzione dei tempi per la richiesta di divorzio limita la possibilità della riconciliazione, ipotesi, invero, più di scuola che effettiva, ma smorza anche quel vincolo assistenziale e le conseguenze economiche del legame affettivo che la legge, da sempre, prevede pure tra gli ex coniugi anche nel post-separazione, implicitamente ammettendo che gli anni di vita insieme abbiano prodotto  sentimenti ed impegni che, in parte, perdurano sotto i profili morale e patrimoniale. Ci si riferisce al mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, al permanere dei diritti successori reciproci se non vi sia stata separazione con addebito ed, infine, al diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità, al TFR ed alla indennità di mancato preavviso.

Con la riforma, poi, lo scioglimento della comunione legale (regime patrimoniale ancora statisticamente preferito dalle coppie al momento delle nozze) viene anticipato al momento in cui i coniugi compaiono avanti al Giudice, sì che da quel momento – e non più dalla definizione del giudizio separatizio – ogni acquisto viene riferito al solo patrimonio personale della parte.

L'entusiasmo con cui ne è stata accolta l'approvazione è espressione della politica legislativa attuale, volta a snellire e rendere rapidi i giudizi. In tale prospettiva, la legge in oggetto non è altro che la prosecuzione di quell'afflato riformistico che, pochi mesi orsono, ha previsto la cessazione del vincolo matrimoniale anche al di fuori del consueto canale della giustizia amministrata dal Tribunale, delegando la chiusura del rapporto affettivo all'attività degli avvocati o, nei casi più semplici, degli stessi Sindaci.

Oltre all'aspirazione di snellezza, c'è una tendenza alla privatizzazione di un rapporto che, inutile negarlo, impinge, però, in esigenze pubblicistiche – la Costituzione parla chiara al riguardo -  concernendo tematiche inerenti i diritti indisponibili laddove vi sia prole.

La legge ha trovato approvazione pressoché unanime in Parlamento, nonostante le critiche ricevute dal mondo cattolico, che la taccia di dissolvere ancora più il valore dell'unità familiare, già da tempo posto in crisi da un diffuso disordine morale. A ben vedere, però, il divorzio è legge dal 1970 e l'accelerazione dei tempi per la sua richiesta non stravolge il sistema legislativo della crisi di coppia, tanto più che il Parlamento non ha recepito la proposta di far cessare il matrimonio attraverso un solo giudizio e così permane la gradualità delle due procedure, prima la separazione e, poi, il divorzio. Si consideri, comunque, che esse sono tappe di un percorso di dissolvimento del vincolo coniugale solo eventuale, legato - scrivono gli avvocati nei propri ricorsi - ad una profonda incompatibilità di carattere riscontrata tra marito e moglie col trascorrere degli anni e tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

Del resto, è innegabile che alcune situazioni di vita familiare siano davvero così drammatiche e pesanti sotto il profilo psicologico da sconsigliarne una prosecuzione, anche per evitare ripercussioni sulla serenità della prole, prima ancora che dell'adulto, parte offesa nella triste vicenda matrimoniale. Si pensi a contesti abusanti, non solo quelli in cui sono reiterati gli episodi di violenza fisica mediante percosse e lesioni, ma anche a quelli più subdoli e decisamente più devastanti fatti di disprezzo, ingiurie, mortificanti umiliazioni, ascrivibili al reato di maltrattamenti in famiglia.

Per contra, è parimenti innegabile la leggerezza - cui noi legali spesso assistiamo (impotenti) – nello scrivere la parola “fine” ad un legame. Di ciò non hanno colpa le leggi, tantomeno quella in esame, che pare davvero il frutto della “epoca in cui si celebrano la velocità e la flessibilità”, come ha scritto il prof. Mauro Magatti, ordinario di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Effettivamente, la legge è sempre espressione del tempo e della società, che il sociologo sopra citato vede contraddistinta da individualismo, solitudine e minori vincoli sociali.

Innegabile che la quotidianità mostri ormai da tempo una generalizzata tendenza ad articolare la vita di coppia al di fuori degli (impegnativi) schemi del matrimonio, poiché il vivere attuale è basato su richieste di semplificazione e su bisogni collettivi di liberarsi da rigidi formalismi e da impegni sentiti come troppo gravosi. Tant'è che è sempre più diffuso il fenomeno della convivenza non formalizzata dal vincolo del matrimonio, forse per la paura della forte progettualità che reca con sé precisi obblighi, sanzioni per l'inadempimento e costose procedure per l'ipotesi dello scioglimento. 

L'instabilità delle relazioni, destinate ad essere a tempo, resta una criticità dell'attuale epoca, che, da un lato, fomenta solitudini e malesseri e, dall'altro, crea nuclei familiari ricostruiti in cui è difficile garantire un equilibrio. Criticità superabile con la fede, per chi si sente e vive da cattolico: illuminante, al riguardo, l'osservazione dello scrittore Vittorio Messori apparsa nel giugno 2012 su La Stampa: “il matrimonio non può basarsi soltanto sul sentimento., perché il sentimento è, per sua natura, mutevole. Senza la fede in Gesù il “per sempre” fra un uomo ed una donna è irragionevole”. Criticità, del pari, superabile, per tutti gli altri, con la ragione ed il buonsenso, consapevoli che la famiglia rappresenta un progetto di vita e che in ogni progettualità occorre spendere impegno e mettere risorse.

Avv. Giosetta Pianezze

Newsletter

. . . .