Il governo Meloni ha approvato nel 2025 un decreto-legge che consente infiltrazioni da parte di soggetti appartenenti ai servizi segreti con la finalità di controllo e, magari, di ”agitare” le piazze. Lo aveva denunciato il sen. Matteo Renzi. Suggeriva Giulio Andreotti, per decenni un vecchio volpone della nostra politica nazionale ”a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.
Questa questione non è peregrina ma piuttosto seria, perché riguarda un confine fondamentale per una democrazia: la differenza tra infiltrare legittimamente gruppi violenti per prevenire reati e utilizzare apparati dello Stato per provocare disordini, orientare le proteste o screditare il dissenso politico.
La frase attribuita a Giulio Andreotti — «A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca» — invita a non essere ingenui di fronte al potere. Ma, quando si parla di servizi segreti, infiltrati e piazze, bisogna tenere distinti tre livelli: ciò che la legge autorizza, ciò che i politici hanno denunciato e ciò che è stato effettivamente dimostrato.
1. Sì, la legge esiste. Ma che cosa autorizza davvero?
Il riferimento è l’articolo 31 del decreto-legge Sicurezza del 2025, convertito nella legge n. 80 del 2025, che ha modificato la disciplina dei servizi segreti contenuta nella legge n. 124 del 2007. Non è una norma che nasce interamente con il governo Meloni: alcune disposizioni erano già state introdotte nel 2015, durante il governo Renzi, e prorogate successivamente. Il governo Meloni le ha rese permanenti e ha ampliato l’elenco dei reati per i quali gli agenti possono essere autorizzati ad agire senza essere puniti.
Il punto controverso è concreto.
- Infiltrazione: un agente può inserirsi in un’organizzazione terroristica per raccogliere informazioni.
- Ruoli direttivi: la nuova disciplina può coprire, a determinate condizioni, anche la direzione e l’organizzazione di associazioni con finalità terroristiche o eversive.
- Altre condotte penalmente rilevanti: sono state ampliate le eccezioni, comprendendo determinate attività riguardanti materiali esplosivi.
- Autorizzazioni e limiti: le operazioni devono essere autorizzate secondo la legge e rispettare criteri di indispensabilità, proporzionalità e ragionevolezza.
La legge non autorizza i servizi a creare dal nulla un’organizzazione terroristica. È invece vero che consente, entro limiti specifici, condotte che per altri soggetti costituirebbero reato, comprese alcune attività di direzione di organizzazioni terroristiche.
23 ottobre 2026
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