Rinaldo Frignani ha pubblicato sul Corriere della Sera un’intervista al professor Daniele Gallo, ordinario di diritto europeo alla Università Luiss di Roma.
Il nuovo patto sull’immigrazione è centrato sul principio di solidarietà fra Paesi che prima non era previsto. «È una modifica fondamentale anche se la responsabilità del Paese di primo ingresso nei confronti del migrante è stata allungata da 12 a 20 mesi — solo 12 mesi per chi è stato soccorso in mare —, e questo potrebbe rappresentare un problema per l’Italia dal 12 giugno in poi, quando le norme del Patto sono diventate operative», ha detto Gallo.
Scrive Frignani: ”Appare inverosimile che gli oltre 24mila dublinanti possano essere rimandati indietro. Se non altro perché, caso per caso, deve essere verificata ogni posizione su termini e procedure del trasferimento. Il Patto, rispetto a Dublino 3, contiene il principio operativo della solidarietà da parte dei Paesi non di approdo, come l’Olanda o la Germania ad esempio, obbligati a supportare le nazioni soggette a flussi massicci di immigrazione e a un allarme riconosciuto dalla stessa Commissione europea”.
E prosegue, riportando le considerazioni di Gallo: ”«Perché Dublino 3 stabilisce la gerarchia di responsabilità di un Paese rispetto a un altro, «ma pensare che il trasferimento di un migrante con legami familiari possa essere automatico è sbagliato, perché c’è un aspetto di compatibilità con le clausole del diritto europeo». Il richiedente asilo è un uomo libero in attesa della definizione della sua domanda, non può essere detenuto, ma può essere destinatario di un atto amministrativo — da lui impugnabile presso il tribunale del Paese dove vive — che attiva la procedura di trasferimento. E il nuovo regolamento dice chiaramente che deve essere preso in carico e assistito dal Paese di approdo”.
Trasferimento dei migranti non automatico: l’invio indietro dei migranti “dublinanti” non può avvenire in modo automatico. È necessaria una verifica individuale, caso per caso, su termini e procedure di trasferimento. Inoltre, i richiedenti asilo sono persone libere in attesa di decisione, che possono impugnare l’atto amministrativo di trasferimento davanti al tribunale del Paese in cui risiedono.
Intese bilaterali: l’unico modo per gestire o smaltire l’arretrato dei migranti (come gli oltre 24.000 dublinanti) sarebbe un accordo o un’intesa bilaterale tra i Paesi coinvolti per cancellare o limitare il carico di pratiche, intesa che al momento non risulta ancora presente.
Dal Regolamento di Dublino III al Nuovo Patto:
Prevalenza del diritto europeo: il diritto europeo prevale sempre su qualsiasi norma o documento di diritto interno, anche se quest’ultimo è stato emanato per ragioni di sicurezza o tutela della sovranità statale.
Esternalizzazione e Paesi terzi: il modello dell’esternalizzazione della gestione dei migranti verso Paesi terzi non è formalmente codificato. Tuttavia, l’Unione Europea ha mostrato maggiore apertura e supporto verso l’uso di Paesi terzi, rendendo il modello italiano potenzialmente compatibile con il diritto europeo.
22 agosto 2026





