La legge elettorale appena approvata dalla Camera dei deputati sembra una presa in giro degli elettori. Le preferenze, per essere ”vere e reali”, devono poter consentire la scelta da parte di noi elettori del candidato. Alcuni decenni fa dei politici come Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini potevano presentarsi, al Senato, in tutti i 25 collegi. Vincevano, naturalmente, ovunque e, a cascata, ad essere nominati senatori finivano per essere altri candidati perfetti sconosciuti dagli elettori. La scelta del candidato deve essere reale e non fittizia. Purtroppo con questo Melonellum o Stabilicum che dir si voglia, non sarà così. Gli eletti verranno catapultati da Roma, le scelte saranno fatte dalle segreterie dei diversi partiti. Insomma, è un requeim per le ”vere” preferenze. Se ne parla tanto, ma saranno le sorelle Meloni, i Salvini, i Tajani, Schlein, Fratoianni e Conte a designare i futuri deputati e senatori. Insomma, una presa per i fondelli degli elettori.
Questa osservazione tocca un punto reale del dibattito sulle leggi elettorali: la differenza tra una preferenza formale e una scelta effettiva dell’eletto.
L’esempio delle candidature multiple è significativo. Quando un leader poteva candidarsi contemporaneamente in molti collegi (come avveniva in passato per il Senato e, in altre fasi, anche per la Camera), era praticamente certo che sarebbe stato eletto ovunque. Una volta optato per un solo seggio, negli altri subentravano candidati che gli elettori non avevano realmente scelto come primi rappresentanti. Questo meccanismo riduceva di molto il valore della scelta elettorale.
Se una nuova legge introduce le preferenze ma mantiene meccanismi che limitano la possibilità degli elettori di determinare chi sarà effettivamente eletto, è legittimo interrogarsi sulla loro efficacia. La questione è capire se:
- gli elettori possono davvero scegliere tra candidati in competizione tra loro;
- oppure se la selezione continua a essere determinata in larga misura dai partiti, attraverso candidature plurime, liste bloccate, capilista garantiti o altri meccanismi.
In linea generale, un sistema di preferenze è tanto più incisivo quanto più:
- ogni candidato può essere eletto in un solo collegio;
- le candidature multiple devono essere vietate o quanto meno fortemente limitate;
- l’ordine degli eletti deve dipendere esclusivamente dai voti ottenuti dai candidati.
Al contrario, se le preferenze convivono con strumenti che consentono ai vertici dei partiti di decidere indirettamente chi entrerà in Parlamento, il rischio è che la scelta degli elettori sia solo parziale.
Va ricordato che le candidature plurime sono state spesso giustificate con l’esigenza di permettere ai leader nazionali di trainare il consenso del partito in più territori. Il problema è trovare un equilibrio tra questa esigenza e il principio della rappresentanza. Questa considerazione, però, conferma il fatto che c’è un trucco malevolo in questa legge elettorale. Se gli elettori non sono nela possibilità di operare una scelta consapevole del candidato da mandare i parlamento, diserterà sempre di più le urne. In Italia si farà come negli Stati Uniti, dove sovente a votare non va più del 40 per cento degi aventi diritto. E questo rapresenta un vulnus, un vero, grande problema. Bisognerebbe che la disaffezione per il voto venisse opportunamente considerata, magari introducendo il voto elettronico con tutte le garanzie del caso onde evitare i brogli e il voto postale esteso a tutti quelli che, come opzione, lo desiderano.
Molti costituzionalisti sostengono che una legge elettorale dovrebbe perseguire alcuni obiettivi fondamentali:
- rendere trasparente chi può essere eletto;
- evitare che il voto espresso per un candidato si traduca nell’elezione di un’altra persona non direttamente scelta dagli elettori;
- limitare al massimo i meccanismi che trasformano il voto popolare in una nomina di fatto da parte delle segreterie.
In questo senso, l’affermazione secondo cui “la scelta del candidato deve essere reale e non fittizia” esprime un principio di rappresentanza democratica ampiamente condiviso: l’effettività del voto dipende non solo dalla possibilità di esprimere una preferenza, ma anche dal fatto che quella preferenza abbia un’incidenza concreta sull’elezione della persona indicata.
16 luglio 2026





