Nell’articolo pubblicato sul Corriere della Sera, Antonio Polito analizza la riforma della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti (PM) e giudicanti, rispondendo alle critiche dei sostenitori del “No” al referendum e smontando quelli che definisce “equivoci” sulla giustizia.
Scrive Polito: ”Al di là di ogni considerazione sul principio del sorteggio (già previsto nella Costituzione per scegliere i sedici giudici cosiddetti «aggregati», da affiancare ai giudici della Consulta in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica), questa differenza tra togati e laici ha, tra le altre, una spiegazione pratica abbastanza evidente. I magistrati in Italia sono meno di diecimila, e hanno tutti superato un concorso grazie al quale possiamo ritenere che ciascuno di loro sia perfettamente in condizione di far parte di un Csm, visto che è considerato in condizione di far arrestare una persona o di condannarlo, decisioni certo più delicate e drammatiche. Mentre invece i potenziali aventi diritto al sorteggio per i «laici» sarebbero più di 150.000. Tanti sono infatti gli avvocati con più di 15 anni di anzianità professionale oggi potenzialmente eleggibili al Csm: solo quelli di Napoli sono di più di tutti i magistrati italiani. A loro poi andrebbero aggiunti i professori universitari ordinari di materie giuridiche, anch’essi eleggibili”.
I punti cardine della riforma
1. Il superamento della riforma Cartabia
Polito osserva che, sebbene oggi il passaggio da una funzione all’altra sia già limitato, la separazione netta delle carriere è la norma più gradita dai cittadini nei sondaggi. Il fine è garantire che chi accusa e chi giudica appartengano a mondi professionali distinti, eliminando la percezione di “appartenenza alla stessa squadra” tra PM e giudice.
2. Il doppio CSM: necessità o indebolimento?
Una delle critiche principali riguarda la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura (uno per i PM e uno per i giudici).
- La tesi di Polito: se si separano le carriere, è inevitabile avere due organi di governo. Senza questa distinzione, le carriere dei giudici continuerebbero a essere influenzate dalle “cordate” e dalle correnti dei pubblici ministeri (e viceversa), minando la credibilità del sistema agli occhi dell’imputato.
3. Il nodo del sorteggio
La riforma introduce il sorteggio per la scelta dei membri del CSM per abbattere il potere delle correnti interne.
- Componente togata (magistrati): vengono sorteggiati tra i magistrati che hanno superato il concorso.
- Componente laica (avvocati/professori): la politica seleziona un elenco proporzionale, dal quale poi si attinge tramite sorteggio. Polito giustifica questa differenza con una motivazione pratica: i magistrati sono meno di 10.000 e “certificati” da un concorso, mentre gli avvocati eleggibili sono oltre 150.000, rendendo necessario un filtro politico preliminare per garantire l’idoneità dei candidati.
Le radici storiche: il dibattito alla Costituente
L’autore ricorda che la distinzione tra PM e giudici era già chiara ai padri costituenti:
- Giuseppe Bettiol ammoniva che solo nei regimi totalitari il PM è “incapsulato” accanto al giudice.
- Giovanni Leone scelse una formula di compromesso, lasciando che fosse la legge ordinaria a stabilire le garanzie per il PM, mentre per i giudici la tutela è sancita direttamente dalla Costituzione.
Conclusioni di Polito
L’articolo conclude che la riforma non indebolisce l’autonomia dei pubblici ministeri, ma anzi la rafforza, elevandola a rango costituzionale (definendo la magistratura come composta da due carriere distinte ma ugualmente indipendenti). Le critiche del fronte del “No” sono dunque, secondo l’autore, basate su timori infondati o su una difesa dello status quo dominato dalle correnti.
2 febbraio 2026





