Scontro su temi etici, come dev'essere la famiglia oggi?

La parola famiglia è una parola pluri-significativa: designa una comunità di persone unite tra loro da vincoli di affetto o di amicizia o di semplice appartenenza ad una comunità. Nell'antica Grecia e nell'antica Roma la famiglia comprendeva uomo e donna, nonché figli e nipoti, ma anche parenti lontani nel grado di parentela e schiavi, giocolieri, buffoni. Quella insomma che nella Roma classica era chiamata "gens" e aveva anche un nome: la gens Giulia o Claudia o Scipia o Flavia. Ma in tempi attuali esistono anche in tutto il mondo le famiglie mafiose, che prendono il nome del loro capo. Sicché la famiglia matrimoniale non ha natura diversa da quella legalizzata delle unioni civili; sempre di famiglie si tratta, di unioni con analoghi contenuti ma diversi termini lessicali che li distinguono. Il Papa tutte queste varianti le conosce benissimo. L'editoriale di Eugenio Scalfari su la Repubblica.

Papa Francesco è per la famiglia naturale

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Registrazione dei matrimoni gay? Le legge non lo consente!

La perentoria richiesta di registrazione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero ha suscitato una polemica sterile, salvo si tramuti in invito al Parlamento a legiferare. La notizia dal tanto scalpore mediatico che, in questi giorni, sta offuscando altri attuali e controversi dibattiti politici è l’ordine di sospendere le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero e di procedere con atto di auto-annullamento per quelli già registrati, ordine impartito ai comuni con la circolare del ministero dell'interno di martedì scorso.

La vicenda trae origine dalle delibere comunali che, di recente, hanno disciplinato le procedure per la trascrizione nei registri dello stato civile proprio dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero. All'origine della bagarre c'è una sentenza risalente allo scorso mese di aprile con la quale il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di una coppia gay avverso il rifiuto dell'ufficiale di stato civile a trascrivere quella unione formalizzata in un paese straniero. Esiste una pronuncia giudiziale che - si badi, però, isolata nel quadro giuridico forense  - è, comunque, dotata di immediata esecutività ed ha imposto ad una amministrazione locale un tassativo ordine di adempiere un preciso incombente burocratico. Chiaro che il primo cittadino grossetano si è dovuto attivare per darvi esecuzione.

Ipotizzabile che la diffusione del sopra citato decisum abbia promosso un meccanismo virtuoso di aggiornamento della burocrazia a quelle che sono da tempo le istanze sociali di valorizzazione ed equiparazione delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali, in primis sotto il profilo più tipico dell’istituto matrimoniale, quello della formalizzazione del vincolo.

Si tenga del pari presente che il ministero dell'interno, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, è chiamato ad assicurare il rispetto della legge nazionale. Non deve, pertanto, sorprendere l'iniziativa di Alfano che ha diramato alle proprie articolazioni territoriali (i prefetti) la comunicazione qui in commento sul presupposto di ravvisata illegittimità delle trascrizioni di matrimoni omosessuali.  

Dunque, il modo è legittimo, poiché l'atto rientrava nell'ambito di competenza del ministro che ben poteva chiedere ai prefetti attenta supervisione per evitare in futuro un illegittimo agere amministrativo e, nel presente, assicurare l'annullamento in autotutela degli atti illegittimi già compiuti.

Era un atto dovuto? Secundum legem si. Molti gli argomenti interpretativi in tal senso, tutti ampiamente e pacificamente utilizzati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria che, sul tema, negli anni, si è assestata nell’escludere, nel sistema legislativo italiano, l’equiparazione delle unioni eterosessuali ai legami affettivi tra persone di uguale sesso.

Esistono precisi punti fermi.

Indiscutibile che il sistema normativo vigente in Italia non permetta di celebrare siffatte unioni. Lo si desume con immediata evidenza dal codice civile che, tra il resto, regola la celebrazione del rito prevedendo che i nubendi dichiarino di prendersi, rispettivamente in “marito e moglie” (art. 107). Anche la normativa in tema di impedimenti matrimoniali presuppone nozze eterosessuali, escludendo, ad esempio, che lo zio possa impalmare la nipote e viceversa. Il diverso sforzo interpretativo tentato dal già citato tribunale di Grosseto, seppur apprezzabile sotto il profilo sociale, non è, dunque, giustificato in un’ottica di sistematica ermeneutica dell’istituto.

Pur vero che taluni aggirano l'ostacolo fissando il luogo delle nozze in un Paese estero la cui legislazione svincoli il matrimonio dalla diversità dei sessi. Occorre, però, domandarsi se siffatta unione sia valida in Italia, che resta il Paese dei nubendi, la nazione in cui gli stessi intendono svolgere la loro vita di coppia. Lo è solo se l’atto possa essere trascritto nei registri dello stato civile. I presupposti per procedervi sono contenuti nella L. 218/95 che disciplina l'efficacia in Italia degli atti stranieri. Essa vincola la validità del matrimonio contratto all'estero al rispetto delle norme italiane che regolano presupposti e capacità matrimoniali. Si ricade, dunque, nei limiti sopra indicati.

Limiti che neppure la Corte Costituzionale ha ritenuto di poter superare con interpretazioni adeguatrici delle norme esistenti; poiché è di competenza del legislatore estendere la nozione di matrimonio sussumendo in esso anche i legami omosessuali.

Limite, infine, riconosciuto nei medesimi termini anche in ambito europeo, dove la legislazione programmatica nulla impone in merito ai singoli stati, ritenendo che eventuali modifiche legislative siano appannaggio di scelte che ogni singola nazione deve valutare alla luce del comune sentire sociale.

Attualmente il quadro normativo non consente aperture al riconoscimento di formalizzate unioni omosessuali. Inutile, pertanto, la fronda dei comuni che, ancora dopo la diramazione della circolare, per protesta hanno proceduto nella pratica di illegittime annotazioni.

Più utile, allora, aprire il dibattito sull'effettiva esigenza di svecchiare questo indiscusso impedimento recato dalla legislazione ed interrogarsi sul corretto approccio alla questione.

In una prospettiva de iure condendo, ossia di elaborazione di norme ancora tutte da scrivere, credo si possa raggiungere unanime consenso alla pretesa di vigilare contro le discriminazioni.

Parimenti ipotizzabile un maggioritario accordo al riconoscere ai conviventi omosessuali determinati e specifici diritti individuali di natura patrimoniale (la pensione di reversibilità, piuttosto che la cessione del contratto di locazione stipulato dal solo partner defunto, come è già per le coppie di fatto eterosessuali) e sociali (ad esempio, la possibilità di ricevere informazione sulla situazione sanitaria del compagno e dare assistenza al medesimo). Del resto, da tempo è in atto un cammino che ha permesso il riconoscimento di (legittimi) diritti a vivere la condizione affettiva anche in un contesto non tradizionalmente inteso, con ampie sussunzioni di singole situazioni entro la normativa prevista per le coppie sposate. Tant’è che le unioni in commento sono ricomprese tra le cosiddette “formazioni sociali” difese e garantite dall’art. 2 della Costituzione.

Fino a che punto è corretto sradicare e stravolgere la nozione di matrimonio tradizionalmente intesa come vincolo tra uomo e donna che vogliono costruire una famiglia con possibile apertura alla prole? La società è costituita da diritti, da doveri ma, soprattutto, da regole che bisogna umilmente comprendere e non pretendere di stravolgere. Scelte di vita apparentemente simili possono risultare, invece, diverse nel loro concreto espletarsi ed allora il non assumerle tout court entro un istituto già esistente e codificato non significa privarle di tutela, ma significa, semplicemente, costruire un separato cammino di dignità personale ed affermazione sociale, escludendo un’estensione automatica di regole non sempre adattabili. Si pensi già solo al grosso problema dell’adozione e della filiazione che l’odierna esperienza mostra complicata in contesti di famiglie tradizionali disgregate e ricostruite o di mono-genitorialità e che, per il sereno sviluppo del minore dovrebbe essere seriamente ripensata se non addirittura riscritta ex novo se si ammettesse la presenza di due figure di riferimento genitoriali appartenenti allo stesso sesso. 

La sfida è ormai aperta, sarà compito del legislatore contemperare le tante opposte e delicate esigenze che emergono in questo ambito utilizzando una forte componente di attenta sensibilità che il diritto di famiglia sempre impone. 

avv. Giosetta Pianezze, avvocato in Torino e Mondovì

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Guerra in sordina tra famiglie e scuola

Migliaia di ragazzi e ragazze affrontano ogni giorno incredibili difficoltà di inserimento in una società ancora molto tradizionalista. Alcuni non ce la fanno ad andare avanti a ricevere schiaffi in faccia e violenze di ogni genere e prendono anche decisioni estreme. Michele Sasso e Francesca Sironi, su L'Espresso,  trattano l'argomento dell'omosessualità, fino a pochi anni fa tabù un po' per tutti.

La società è cambiata, la scuola no

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