Unico caso, sentenze discordanti... Com'è possibile?

L'operato svolto dai giudici nelle aule di giustizia diventa sovente di dominio pubblico attraverso la narrazione della cronaca giudiziaria, che riporta fatti e vicende di interesse collettivo per la natura del fatto criminoso o per la vicenda giudicata.

Volgendo lo sguardo alle più recenti – dalla questione Eternit al caso Cucchi – emerge significativa l'emanazione di sentenze spesso anche decisamente discordanti, aspetto che l'opinione pubblica necessariamente considera parte integrante dei mali della giustizia, ulteriore ragione di sfiducia in essa.

Che cosa può dire al riguardo un operatore del diritto qual è l'avvocato che quotidianamente riceve clienti che gli affidano fiduciosi pratiche anelando informazioni il più possibile attendibili sulla bontà delle proprie ragioni e confidando in giustizi prognostici sulla legittima fondatezza delle proprie aspettative?

Evidente che il diritto non sia scienza matematica e che da esso non ci si possano attendere né una progressione lineare certa, nè regole assolutamente invariabili; del pari indiscutibile che esso si affidi all'arte dialettica ed al potere persuasivo dell'interpretazione giudiziale, ma si verte pur sempre in un contesto che esige e reclama certezza.

La prevedibilità del precetto, infatti, assicura il rispetto della regola e garantisce una società ordinata, seppure si tratti – e si sia trattato sempre – di un obiettivo in costante persecuzione, perché si scontra ogni giorno con la concretezza del fatto di cui possono essere valorizzati ora l'uno, ora un altro aspetto, con la necessità di individuare la norma, tra le tante, applicabile alla fattispecie e con la pluralità dei criteri interpretativi.

Esiste, infatti, una complessa teoretica sull'ermeneutica del diritto che illustra, in subordine l'uno all'altro, i criteri cui ricorrere per raggiungere l'esatta lettura della norma, partendo da quello letterale totalmente rispettoso del tenore del testo per concludere con quello sistematico che propone una lettura raggiunta alla luce del sistema normativo. Del resto, lo stesso Codice Civile ha previsto difficoltà interpretative ed ha fornito soluzioni generali nell'art. 12 delle Preleggi e regole di comprensione specifiche per i contratti. Non si dimentichino, poi, le numerose interpretazioni autentiche che l'organo emittente fornisce in ordine al testo da esso promulgato.  

In ogni caso, sarebbe assurdo pretendere che la norma possedesse sempre un unico ed incontroverso significato intrinseco.

Il sistema giuridico rimedia prevedendo tre gradi di giudizio cui sottoporre il caso litigioso, poiché la certezza spesso proviene anche dalla verifica di uniformità di pensiero.

Laddove i plurimi gravami non siano sufficienti per la permanenza di letture contrastanti non ridotte ad unità, ruolo vicario nell'interpretazione è riconosciuto alla Corte di Cassazione che, a mente dell'art. 65 dell'Ordinamento Giudiziario, ha il compito di “assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale”. Esiste, al suo interno, una apposita sezione significativamente denominata Sezioni Unite che risolve i contrasti giurisprudenziali ed ha anche una importante funzione nomotetica, adeguando la norma ai tempi per ragioni di giustizia sostanziale, al pari della Corte Costituzionale, chiamata a verificare la rispondenza della legge – e della sua interpretazione - agli obbligatori principi imposti dalla Carta Costituzionale.

Interessante, poi, sapere che la Cassazione può addirittura formulare d'ufficio principi di diritto relativamente a cause che, per ragioni processuali o scelte delle parti, non approderebbero avanti ad essa e ciò per evitare che si cristallizzino pronunce non coerenti con l'ordinamento, Pur vero, infatti, che il sistema giudiziario italiano non si basa sulla forza del precedente, è, però, altrettanto pacifica la pratica di rimando alle interpretazioni che le Corti abbiano formulato in ordine a determinate disposizioni di legge.

Dunque, sussiste un importante apparato a sostegno della uniformità del diritto ed a correzione delle distorsioni applicative. Sistema certo perfettibile, ma che si deve naturalmente inserire nell'attuale disordine della società creato da elefantiaca produzione legislativa, specchio del problema qui analizzato di sentenze a volte così discordanti da essere antitetiche.

La questione può, però, anche essere parzialmente ridimensionata, poiché spesso i contrasti nelle decisioni nascono dall'emergere di nuovi bisogni sociali o si registrano relativamente a casi su cui pesa la pressione mediatica, entrambe ipotesi che godono di ampia pubblicizzazione e che ingrandiscono il problema, mentre il più del diritto è meno problematico e, lungi dal presentare decisioni eclatanti, si uniforma su minimi comuni denominatori di pacifica e reiterata applicazione.

Giosetta Pianezze

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